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Fisco in pillole: ecco le novità 2017 per le imprese

01 Febbraio 2017

> NUOVE ADEMPIMENTI E NUOVE SCADENZE FISCALI

Dal 2017 vi sono nuovi adempimenti e soprattutto nuove scadenze con relative sanzioni. Eccoli

ADEMPIMENTO SCADENZA SANZIONE PER TARDIVITA’
A)   Dichiarazione annuale IVA entro il 28 Febbraio

(anziché entro il 30 Settembre)

Dal 90% al 180% dell’imposta dovuta con un minimo di 250€
B)    Elenco dati fatture acquisti e vendite TRIMESTRALE

(e non più annuale)

 

Fino a 1000€
C)    Comunicazioni dati IVA e relative liquidazioni imposte TRIMESTRALE

(e non più annuale)

 

Fino a 2000€

 

> ROTTAMAZIONE CARTELLE
Chi ha dei debiti con Equitalia potrà risparmiare le sanzioni e parte degli interessi pagando solo le imposte, i contributi e parte degli interessi e aggi esattoriali se aderisce alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle”. In cosa consiste: si deve presentare un’istanza entro il 31 marzo 2017 e si deve pagare il dovuto in cinque rate la prima scadente a luglio 2017 e la quinta a settembre 2018 purchè si paghi almeno il 70% entro il 2017. Possono aderire anche coloro che stanno pagando ratealmente purchè in regola con i pagamenti.
Quando si è in possesso di più cartelle non c’è l’obbligo di “rottamarle” tutte. Si possono scegliere le cartelle dove gli sgravi sono più forti (ad esempio dove le sanzioni sono più rilevanti) mentre per le altre si potranno scegliere forme di rateazione più lunghe.   Questo è importante perché se si salta o si ritarda anche solo una delle cinque rate della rottamazione si decade dai benefici sia della rottamazione  sia della possibilità di effettuare rateizzazione.

> COMUNICAZIONI IVA TRIMESTRALI
Due comunicazioni iva che fino al 2016 avevano cadenza annuale diventano con periodicità trimestrale. Le due comunicazioni in questione sono il  cosiddetto “spesometro” (elenco fatture acquisti e vendite) e la comunicazione dati iva (ovvero delle liquidazioni IVA). Si irrigidiscono gli obblighi dei contribuenti e a tale proposito rammentiamo che la consegna delle fatture e degli altri documenti contabili deve avvenire mensilmente entro i primi giorni del mese successivo. In considerazione di questi nuovi obblighi trimestrali raccomandiamo gli associati ad una puntuale consegna dei documenti.

> IRI – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE IMPRESE
Dal 2017 entra in vigore l’IRI, l’imposta applicata alle imprese mediante una tassazione secca del 24%. Nonostante l’apparente convenienza verrà poco utilizzata perché ha le seguenti condizioni:
1.    bisogna utilizzare una contabilità ordinaria con i relativi costi di gestione;
2.    il 24% riguarda solo gli utili non prelevati dall’azienda;
3.    la tassazione del 24% non è conveniente per gli utili inferiori a 25/30 mila euro;
4.    non prelevare utili dall’azienda può creare seri problemi per gli accertamenti basati sul redditometro.

> PROROGHE
Per il 2017 sono state prorogate una serie di norme:
– A. Il superammortamento del 140% per gli acquisti di attrezzature nuove nel 2017 esclusi gli autoveicoli con deducibilità limitata (esempio tutte le auto di agenti di commercio, imprese e professionisti eccetto alcuni casi come taxi, noleggiatori, scuola guida, ecc.) gli altri autoveicoli (furgoni, camion, ecc.) continuano a godere del beneficio.
– B. Credito imposta 50% per ristrutturazioni edilizie; la percentuale arriva fino all’80% per interventi antisismici.
– C. Credito d’imposta 65% per ristrutturazioni con riqualificazione energetica.
– D. Credito di imposta 50% per l’acquisto di mobili legati a ristrutturazioni edilizie (quelle della lettera B) effettuate nel 2016.
– E. Rivalutazione beni di impresa.
– F. Rivalutazione, mediante perizia asseverata, di terreni edificabili e di quote di partecipazione societaria che comporta una minore tassazione al momento della vendita di questi beni.
– G. Assegnazioni agevolate dei beni della società ai soci ed estromissione dei beni immobili della ditta individuale.

> NOLEGGIO AUTO AGENTI DI COMMERCIO
Il limite di deducibilità annuo delle spese per noleggio auto per gli agenti di commercio è aumentato da 3615.20 euro a 5164.57 euro.

> ALIQUOTA ENASARCO AGENTI DI COMMERCIO
Dal 1° gennaio 2017 è aumentata al 7,775% (rispetto al 7,55% in vigore nel 2016) l’aliquota contributiva dell’Enasarco. La nuova aliquota si applica alle provvigioni di competenza 2017; invece, se nel 2017 si emettessero ancora fatture per provvigioni di competenza 2016, l’aliquota da applicare è quella in vigore nel 2016.
Il versamento dei contributi previdenziali spetta agli agenti (e alle preponenti) operanti come ditta individuale, impresa famigliare e società di persone; per gli agenti che sono società di capitale (e per le loro preponenti) c’è il versamento di un contributo al «fondo assistenza» (gli importi sul sito Enasarco).

> TASSO LEGALE
Nel 2017 passa dallo 0.2% allo 0.1%.

> NOTE VARIAZIONE IVA
È stata abolita prima che potesse entrare in vigore la norma che permetteva l’effettuazione della nota di variazione IVA relativa a crediti non incassati per morosità del cliente già al momento della sentenza dichiarativa di fallimento. In poche parole, in presenza di un credito non incassato nei confronti di un cliente assoggettato a fallimento, per recuperare l’IVA bisognerà attendere la fine della procedura concorsuale.

> PAGAMENTI IMPOSTE E CONTRIBUTI
I soggetti non titolari di partita IVA potranno effettuare i pagamenti mediante F24 cartaceo (non telematico) anche in presenza di importi superiori a 1000 euro purché non vi siano compensazioni con crediti.

> EROGAZIONI LIBERALI
È riconosciuta una detrazione fiscale del 19% per le erogazioni liberali a favore degli Istituti Tecnici Superiori, istituti alta formazione artistica, università. Queste erogazioni possono, in alternativa, essere dedotte dal reddito di impresa entro il limite del 2% dell’utile e comunque non oltre i 70000 euro. Il pagamento deve essere effettuato mediante sistemi tracciabili (es. bonifico, conto corrente, assegni non trasferibili, ecc).

> REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI
Le imprese che non gestiscono la loro contabilità in regime ordinario ma hanno la contabilità semplificata, dovranno determinare il reddito con criteri di cassa e di registrazione contabile anziché il criterio di competenza adottato fino ad ora.  Tali criteri possono comportare delle forti penalizzazioni, alcune delle quali hanno ricevuto fortissime critiche al punto tale che si è in attesa di modifiche alla normativa di cui vi daremo conto. Nel frattempo, per prudenza, potrebbe essere consigliabile annotare sulle fatture la data in cui è avvenuto l’incasso (per le fatture di vendita) o il pagamento (per quelle di acquisto).