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Bonus sanificazione, comunicazione telematica entro il prossimo 7 settembre. Ecco quali sono le spese ammissibili

03 Settembre 2020

Ricordiamo che scade il prossimo 7 settembre il termine per l’invio della comunicazione telematica delle spese relative alla sanificazione e all’acquisto di dispositivi di sicurezza al fine di ottenere il credito d’imposta previsto dal “decreto rilancio” (si veda in fondo l’elenco delle spese ammissibili come previsto dall’articolo 125 del “decreto rilancio).

Nella comunicazione vanno indicate le spese già sostenute e anche quelle che si prevede di stostenere entro il 31 dicembre prossimo: ciò perché lo stanziamento è limitato e, proprio in base alle richieste prevenute, l’Agenzia delle Entrate stabilirà l’ammontare massimo della detrazione.

Il meccanismo della comuncazione prevede i seguenti passaggi da parte del contribuente:

1. entrare nel proprio cassetto fiscale tramite le credenziali personali;

2. cliccare su “servizi per” che si trova nel menù “Servizi fisconline” a sinistra nella pagina;

3. cliccare su “Comunicare”;

4. Cliccare su “Crediti d’imposta sanificazione e adeguamento COVID-19”;

5. A questo punto bisognerà compilare il form con i dati richiesti e procedere all’invio.

Il meccanismo è estrememente semplice e permette a ciascun contribuiente di procedere in autonomia, tanto più che soltanto il contribuente stesso è in grado di indicare l’ammontare delle spese future.

In ogni caso, chi volesse usufruire dell’assistenza di Confesercenti per la pratica può rivolgersi al numero 011/52201. Il servizio è riservato agli associati con contabilità.

> Per saperne di più:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-10-luglio-2020

Manuale Utente

 

Art. 125, comma 2 - Spese ammissibili
  
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta (...) le spese sostenute per: 
  a)  la  sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  e'   esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati
nell'ambito di tali attivita'; 
  b) l'acquisto  di  dispositivi  di  protezione  individuale,  quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza
previsti dalla normativa europea; 
  c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
  d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di  cui
alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e  vaschette
decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai  requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse
le eventuali spese di installazione; 
  e) l'acquisto  di  dispostivi  atti  a  garantire  la  distanza  di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli  protettivi,  ivi
incluse le eventuali spese di installazione.