home | Generale | Coronavirus, l’Italia diventa tutta “zona protetta”. Il nuovo decreto del governo prevede regole ancora più rigide (anche) per il commercio. Per bar e ristoranti apertura soltanto dalle 6 alle 18; per tutte le attività commerciali rispetto della distanza minima di un metro, o chiusura. Attenzione alle sanzioni

Coronavirus, l’Italia diventa tutta “zona protetta”. Il nuovo decreto del governo prevede regole ancora più rigide (anche) per il commercio. Per bar e ristoranti apertura soltanto dalle 6 alle 18; per tutte le attività commerciali rispetto della distanza minima di un metro, o chiusura. Attenzione alle sanzioni

09 Marzo 2020

Torino, 10 marzo 2020 – Nuovo decreto del governo (Dpcm 9 marzo) che rende omogenee e più severe per tutto il territorio italiano le misure di contrasto al Coronavirus. Anche le attivita commerciali subiscono questa stretta: in pratica, per loro vale quanto prevedeva il Dpcm dell’8 marzo all’articolo 1, fino a ieri limitato alla Lombardia e alle 14 province “arancioni” e che da oggi – apputo – riguarda l’intero territorio nazionale.

Dunque anche a Torino e provincia, le regole per le attività commerciali sono le seguenti.

> BAR E RISTORAZIONE

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

> NEGOZI E MERCATI RIONALI

Sono consentite tutte le attività commerciali diverse da quelle di cui sopra a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire il rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le attività commerciali dovranno essere chiuse.

> GIORNATE FESTIVE E PREFESTIVE

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

> FIERE, PUB, DISCOTECHE

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

> Per il testo completo del Dpcm 9 marzo, clicca qui

> Per il testo completo del Dcpm 8 marzo, clicca qui