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Il Piemonte è zona rossa, attività commerciali chiuse salvo eccezioni: ecco tutte le regole

05 Novembre 2020

Il nuovo Dpcm stabilisce nuove restrizioni per le attività commerciali, in particolare per le Regioni (o per le parti di esse) dichiarate “zona rossa”: è il caso del Piemonte.
Ecco in sintesi le regole previste da venerdì 6 novembre.

> NEGOZI
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (per l’elenco completo clicca qui), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

>  MERCATI
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

> SOMMINISTRAZIONE
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto (alle 21 per gli alcolici, secondo quanto previsto dalla recente ordinanza regionale), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

> SPOSTAMENTI
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal terrirtorio regionale nonché all’interno del medesimo territorio (e dunque anche all’interno dello stesso Comune, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (ad esempio l’agente di commercio che svolge il ‘giro clienti’ o deve raggiungere la propria azienda) o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui sopra è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
In caso di spostamenti è necessario utilizzare l’autodichiarazione: per scaricarla clicca qui