home | Generale | LAVORO – 1 / Tempo determinato e apprendistato prorogati per una durata pari alla cassa integrazione. 2 / Versamenti previdenziali e fiscali a partire dal 16 settembre. 3 / Inps: indennità di maternità ad autonomi con contributi sospesi

LAVORO – 1 / Tempo determinato e apprendistato prorogati per una durata pari alla cassa integrazione. 2 / Versamenti previdenziali e fiscali a partire dal 16 settembre. 3 / Inps: indennità di maternità ad autonomi con contributi sospesi

06 Agosto 2020
Ecco tre importanti promemoria per aziende  e lavoratori autonomi in materia di lavoro.
> Proroga contratti
Il termine dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato devono essere prorogati obbligatoriamente per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa per cassa integrazione, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza Covid-19. Lo prevede il “decreto rilancio”.
> Versamenti contributivi e fiscali dal 16 settembre
I versamenti previdenziali e fiscali non effettuati e relativi ai mesi di febbraio (scadenti 16/03/2020), marzo (scadenti 16/04/2020) e aprile (scadenti 16/05/2020) dovranno essere effettuati entro il 16 prossimo settembre in un’unica soluzione, oppure in quattro rate mensili a partire dalla stessa data.
> Inps: indennità di maternità ad autonomi con contributi sospesi
“I lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) che hanno sospeso i versamenti dei contributi previdenziali per l’epidemia Covid, come previsto dai decreti del governo, potranno avere le indennità per il congedo di maternità/paternità”. Lo si legge in un messaggio dell’Inps in cui l’Istituto sottolinea: “Ci sarà un controllo successivo sulla regolarità dei contributi versati al termine della sospensione dei pagamenti e che in assenza di regolarizzazione della propria posizione contributiva l’Inps andrà al recupero delle somme indebitamente erogate. “Sebbene in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità la tutela della maternità/paternità non possa essere riconosciuta al richiedente – si legge – tuttavia, considerata l’eccezionale situazione emergenziale e il conseguenziale effetto negativo sul tessuto economico nazionale, si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo del regolare versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di sospensione”. “Il richiedente – spiega ancora l’Inps – dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità con la quale attesti di essere in possesso dei requisiti per fruire della sospensione contributiva. Al termine dei periodi di sospensione i beneficiari delle indennità di maternità/paternità dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. In caso contrario le Strutture territorialmente competenti si attiveranno per il recupero degli importi indebitamente erogati”.