home | Generale | Regione Piemonte, nuova ordinanza: il sabato e la domenica chiusa la grande distribuzione (salvo alimentari, pubblici esercizi, tabaccherie, edicole, stazioni di servizio carburanti e studi medici). Per il piccolo commercio e la somministrazione sostanzialmente confermate le norme già in vigore. Ecco la guida alle regole per gli operatori

Regione Piemonte, nuova ordinanza: il sabato e la domenica chiusa la grande distribuzione (salvo alimentari, pubblici esercizi, tabaccherie, edicole, stazioni di servizio carburanti e studi medici). Per il piccolo commercio e la somministrazione sostanzialmente confermate le norme già in vigore. Ecco la guida alle regole per gli operatori

20 Ottobre 2020

Torino, 20 ottobre 2020 – Grande distribuzione chiusa (salvo le attività alimentari e della somministrazione che operano al suo interno) il sabato e la domenica: è questa la novità prevista dall’ordinanza 111 della Regione Piemonte in vigore da domani, 21 ottobre, e fino al prossimo 13 novembre. Per il piccolo commercio, invece, sostanzialmente si confermano, con qualche integrazione, le regole già contenute nella precedente ordinanza 109. Tali norme vanno coordinate con il Dpcm 18 ottobre 2020 emanato dal governo nazionale (richiamato nelle note e riportato in fondo).

Ecco qui sotto, dunque le regole locali e nazionali: clicca qui per scaricare al guida alle regole per gli operatori del commercio

ORDINANZA REGIONALE / LA NOVITÀ…

1. È vietata l’apertura delle grandi superfici di vendita e delle attività annesse o pertinenti (superiori a metri quadri 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e superiori a metri quadri 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) nelle giornate di sabato e di domenica, fatti salvi il commercio di generi alimentari, gli studi medici, i pubblici esercizi, le rivendite di monopoli, le edicole e le stazioni di servizio carburanti; i ristoranti devono predisporre l’elenco dei clienti ai tavoli, mantenendolo per un periodo di 14 giorni.

… E LE CONFERME – INTEGRAZIONI

2. È vietata l’apertura di qualunque attività commerciale al dettaglio – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 0,00 alle ore 5,00, salvo l’attività delle farmacie, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

3. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

 4. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la ristorazione con asporto e le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale sono consentite nel rigoroso rispetto di quanto prevedono la normativa* e le linee guida nazionali.

5. I ristoranti devono predisporre l’elenco dei clienti ai tavoli, mantenendolo per un periodo di 14 giorni..

6. La ristorazione con consegna a domicilio continua a essere consentita.

7. È fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 21,00 alle ore 7,00 – anche tramite apparecchi automatici – agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande ed ai circoli culturali e sociali.

 

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DPCM 18 OTTOBRE 2020

* A. Pubblici esercizi in attività dalle 5 alle 24, ma interruzione alle 18 per quelli in cui non è previsto il servizio al tavolo (può proseguire esclusivamente per l’asporto fino alle 24).

* B. Non più di sei persone per ciascun tavolo.

C. Obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente.

D. In caso di asporto, dalle 18 alle 24 divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

E. Sempre consentita la consegna a domicilio.

F. Stop a sagre, fiere e mercatini.