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Ulteriore giro di vite per le attività commerciali: ecco quelle che possono rimanere aperte e quelle che devono chiudere. Guida ragionata al nuovo decreto del governo a uso di esercenti e consumatori

12 Marzo 2020

Torino, 12 marzo 2020 – Il nuovo decreto del governo (Dpcm 11 marzo) per contrastare la diffisione del Coronavirus prevede un ulteriore giro di vite per le attività commerciali e per quelle artigianali di servizio alla persona: in estrema sintesi, la finalità del decreto è quella di ridurre al minimo i contatti personali anche nell’attività di acquisto, salvo esigenze inderogabili.

Ovviamente. anche l’attività degli esercizi commerciali che possono rimanere aperti è subordinata al rispetto dei due principi che anche questo decreto, sulla scorta di quelli precenti, ribadisce: rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitare assembramenti.

Il decreto rimane in vigore fino al prossimo 25 marzo compreso. Da oggi cessano di produrre effetti, solo ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui ai due Dpcm precedenti dell’8 e del 9 marzo.

Ecco una sintetica guida ragionata al decreto, a uso di commercianti e consumatori.

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE POSSONO RIMANERE APERTE

– Sono quelle che vendono generi alimentari e generi di prima necessità, siano essi esercizi di vicinato, siano strutture di media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali (purché sia consentito l’accesso alle sole attività che commercializzano i generi consentiti). I generi di “prima necessità” e le attività che possono commercializzarli sono elencati nell’allegato 1 al decreto (si veda l’elenco* in basso).

– Allo stesso modo rimangono aperti i mercati limitatamente alle attività che commercializzano generi alimentari.

– Possono  rimanere aperte anche le edicole, le tabaccherie, le farmacie, le parafarmacie e le stazioni di servizio carburanti.

– Restano, infine, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE DEVONO RIMANERE CHIUSE

– Tutte le altre attività di vendita in sede fissa o sui mercati non ricomprese nelle categorie precedenti.

– Le  attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, laboratori artigianali), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

 

ATTIVITÀ MISTE

Le attività che commercializzano contemporaneamente prodotti consentiti e non consentiti (ad esempio, bar-tabaccheria, bar-panetterie, edicole con somministraxione e così via) potranno rimanere aperte esclusivamente per la vendita dei generi consentiti. Si raccomanta la totale ed evidente interdizione dell’attività non consentita.

 

CONSENTITA  LA CONSEGNA A DOMICILIO

Resta consentita per tutte le attività; in particolare per la sola ristorazione essa dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

 

POSSIBILI IL COMMERCIO ELETTRONICO E QUELLO TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

In questi casi l’attività non ha restrizione e riguarda tutti i settori merceologici.

 

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO ALLA PERSONA

Devono chiudere le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 al decreto (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse)

 

> Per il testo completo del Dpcm 11 marzo, clicca qui

> Per il testo completo del Dpcm 9 marzo, clicca qui

> Per il testo completo del Dcpm 8 marzo, clicca qui

 

* Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici