
Formazione obbligatoria dal primo giorno di lavoro, obbligo formativo anche per i datori di lavoro, rafforzamento della formazione del preposto: sono queste le principali novità contenute nel nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; in vigore dal 24 maggio, esso sostituisce e unifica tutti i precedenti accordi. Il mancato rispetto delle nuove regole comporta sanzioni particolarmente pesanti.
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Ecco comunque una sintesi dei principali adempimenti previsti dalla nuova normativa
> 1. FORMAZIONE OBBLIGATORIA FIN DAL PRIMO GIORNO DI LAVORO
Tutti i lavoratori devono ricevere la formazione generale e specifica prima o contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa; dunque decade la possibilità – contemplata sinora – posticipare la formazione entro 60 giorni dall’avvio dell’attività.
L’obbligo riguarda: lavoratori a tempo determinato e indeterminato, soci lavoratori, tirocinanti e stagisti, collaboratori che operano all’interno dell’organizzazione.
> 2. OBBLIGO FORMATIVO ANCHE PER I DATORI DI LAVORO
A differenza di quanto previsto dalla vecchia normativa, d’ora in poi anche i datori di lavoro che non svolgono il ruolo di Rspp sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di 16 ore, senza possibilità di esonero, anche se è stato nominato un Rspp esterno.
Se invece il datore di lavoro vuole svolgere il ruolo di Rspp, il percorso formativo prevede 24 ore complessive (16 + 8), indipendentemente dal livello di rischio.
Fanno eccezione solo alcuni casi specifici previsti dalla normativa.
I datori di lavoro che hanno già frequentato il corso Rspp prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo non devono ripeterlo, ma sono comunque tenuti all’aggiornamento quinquennale.
È opportuno, in ogni caso, verificare la conformità del percorso già svolto, soprattutto in presenza di dubbi sulla validità dell’attestato.
> 3. PREPOSTI: FORMAZIONE RAFFORZATA
I lavoratori formalmente individuati come preposti (ai sensi della legge 215/2021) devono:
– frequentare un corso di 12 ore in presenza (in luogo delle precedenti 8 ore);
– effettuare un aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni della durata di 6 ore.
> 4. SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO
Il mancato rispetto degli obblighi formativi può comportare:
– la sospensione dell’attività dell’impresa;
– sanzioni penali e amministrative.
> 5. VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE
Sarà sempre più rilevante valutare nel tempo l’efficacia della formazione erogata, attraverso idonei strumenti di verifica e monitoraggio.
> 6. ENTI FORMATORI E REQUISITI
La formazione deve essere erogata esclusivamente da: enti accreditati dalla Regione o da soggetti autorizzati secondo la normativa vigente. I formatori devono possedere i requisiti professionali previsti dalla legge.
> Per saperne di più > Confesercenti: 011/52201