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Bonus energia e gas, i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre e ai mesi di ottobre e novembre potranno essere compensati entro il 31 marzo 2023, o ceduti entro il 22 marzo 2023

17 Ottobre 2022

Con la pubblicazione del decreto 23.09.2022 numero 144 si sono chiariti alcuni aspetti sui bonus energia e gas per le Imprese non energìvore e non gasìvore, di cui a suo tempo abbiamo dato notizia.

I crediti relativi al terzo trimestre e ai mesi di ottobre e novembre potranno essere, in alternativa:

1. utilizzati in compensazione entro il 31 marzo 2023;

2. ceduti ad altri soggetti (banche comprese) entro il 22 marzo 2023, purché tale cessione avvenga per l’intero importo.

Sia in caso di compensazione sia di cessione, i beneficiari del bonus dovranno presentare, entro il 16 febbraio 2023, un’istanza all’Agenzia delle Entrate nella quale si comunicano il totale dei crediti “energia” e “gas” maturati nel 2022; la mancata presentazione dell’istanza comporta la perdita del diritto ai bonus.