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Fisco – Ok al credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso commerciale, artigianale, agricolo e industriale. Pronto il codice per la compensazione

09 Giugno 2020

Credito d’imposta locazioni: l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il codice tributo da utilizzare per la compensazione, tramite modello F24, della misura agevolativa prevista dal Decreto Rilancio.

La compensazione del credito dovrà avvenire utilizzando il modello F24 che dovrà poi essere inviato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline.

CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI / CHE COS’È E COME FUNZIONA

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è istituito un credito d’imposta del 60% commisurato al canone mensile di locazione, di leasing, o di concessione di immobili pagato per ciascun mese, a condizione che:

– gli stessi abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (per le strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume d’affari);

– il canone di locazione sia relativo a immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;

– i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019;

– il credito è calcolato limitatamente ai mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale limitatamente ai mesi di aprile maggio e giugno);

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.