home | Fisco | POS – Dal 30 giugno sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con carte di debito o di credito

POS – Dal 30 giugno sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con carte di debito o di credito

28 Giugno 2022

Saranno in vigore dal prossimo 30 giugno le sanzioni per chi non accetta i pagamenti tramite Pos.
Le sanzioni co,lpiscono sia i commercianti sia i professionisti in caso di rifiuto di pagamenti tracciabili, di qualsiasi importo, con carte di debito e di credito.
La sanzione è fissata in 30 euro per ciascuna transazione rifiutata indipendentemente dall’ammontare della spesa sostenuta, aumentata del 4% del valore della transazione.

—————————————

Ecco un approfondimento dell’Ufficio legislativo di Confesercenti

Come è noto, con l’approvazione dell’art. 18 del decretolegge 30 aprile 2022, n. 36 (recante
ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR), in via di
conversione in legge, il termine del 1° gennaio 2023 previsto per l’applicazione delle sanzioni in
caso di mancata accettazione dei pagamenti elettronici, come stabilito dall’art. 15, comma 4
bis, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, è stato anticipato al 30 giugno 2022.

La norma, dunque, prevede ora che A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata
accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al
comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del
medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30
euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata
l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si
applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione
dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il
rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia
nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13,
commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981.

Ricordiamo coma il comma 4 preveda che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di
prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti
effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta
di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in
ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (recante
attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio).

Evidenziamo come il 23 giugno il Senato, nelliter di approvazione del ddl di conversione del DL
n. 36, abbia approvato, nell’ambito di un maxiemendamento, una modifica al testo dell’art, 15,
comma 4, tale che, in caso di approvazione definitiva del testo, l’obbligo di accettazione delle carte
di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, si estenderebbe
anche alle carte prepagate.

Sullinterpretazione delle disposizioni in oggetto, riteniamo utile puntualizzare che la norma
non sembra prevedere limitazioni all’obbligo di accettare le carte di pagamento con
riferimento alle attività di commercio al dettaglio, poiché prevede un obbligo a carico dei
soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti”: quindi, anche chi acquista presso attività di
vendita all’ingrosso potrà ben pretendere di effettuare i pagamenti mediante carte di debito o di
credito (e a questo punto anche ricaricabili).

Un altro punto sul quale soffermarsi è linterpretazione dell’espressione almeno una carta di
debito e una carta di credito.

Pur non essendo stati forniti dalle Istituzioni competenti chiarimenti in merito, l’interpretazione
che sembra essersi ormai consolidata è quella secondo cui l‘esercente o il professionista devono
accettare almeno una tipologia di carta di debito o di carta di credito (identificate dal marchio
del circuito di appartenenza). Non sarebbe quindi richiesta l’accettazione di tutti i pagamenti
digitali, ma, nel momento in cui l’esercente aderisce a un circuito, dovrà sempre accettare i
pagamenti con strumenti appartenenti a quel circuito, pena il rischio di incorrere nella sanzione.

Per quanto il decreto imponga l’accettazione di almeno una tipologia (con riferimento
alladesione a un circuito) di carta di credito e di debito, è comunque verosimile che la banca
prescelta in quanto fornitrice dei servizi di pagamento aderisca a più circuiti, mettendo dunque
l’esercente o il professionista nella condizione di poter di accettare più carte di credito e più carte di
debito.

Con riferimento ai casi di oggettiva impossibilità tecnica a ricevere pagamenti con carte di
credito e di debito a mezzo POS, è ovviamente necessario comprendere cosa si intenda per
“oggettiva impossibilità tecnica”, al fine di inquadrare le ragioni specifiche atte ad evitare
l’irrogazione delle sanzioni previste. Tra queste sicuramente rientra l’impossibilità di accettare il
pagamento a causa dell’interruzione del servizio di erogazione dell’energia elettrica, situazione
senza dubbio oggettiva, mentre le questioni inerenti la mancata connessione con la rete internet
daranno luogo a maggiori problematiche, legate ad aspetti anche di natura soggettiva.

Laccertamento delle violazioni avverrà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria,
nonché degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è
prevista l’irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di
denaro.

Non è prevista, come si è anticipato, la possibilità di fruire dell’istituto dell’oblazione, cioè
della possibilità di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
Non sarà dunque possibile, entro i 60 giorni successivi dalla contestazione immediata o dalla
notificazione della violazione, effettuare il pagamento di una somma pari a un terzo del massimo
della penalità o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale, oltre alle spese dovute per il
procedimento.