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Sospesi i versamenti dell’Iva e dei contributi previdenziali dovuti entro il 16 novembre: ecco chi ne può beneficiare. Rinvio del pagamento al 16 marzo 2021

11 Novembre 2020

Il decreto Ristori bis prevede la possibilità di sospensione/rinvio di alcuni versamenti fiscali e contributivi/previdenziali.

> L’articolo 7 prevede la sospensione dei seguenti versamenti dovuti entro il 16 novembre:

Iva del terzo trimestre e Iva mensile di ottobre;

– versamenti relativi alle ritenute alla fonte (Irpef) e alle trattenute per addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta.

In estrema sintesi, i soggetti che possono beneficiare della sospensione sono:

– coloro che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm_3novembre2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa sul territorio nazionale;

– coloro che esercitano le attività di servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse, come il Piemonte (articolo 3 del Dpcm_3novembre2020);

– coloro che operano nei settori economici individuati nell’Allegato-2 al decreto, o che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, sempre con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse, come il Piemonte.

> L’articolo 11 del decreto prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati dall’Allegato-1 e dall’Allegato-2 al decreto stesso. Tale sospensione non riguarda i versamenti dei premi Inail

> I versamenti sospesi dovranno essere effettuati:
– in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
– oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

> Per i contributi previdenziali e assistenziali il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione

> La sospensione dei versamenti non riguarda le altre rate Iva relative alle sospensioni accordate precedentemente.

> Per saperne di più: 011/52201