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Fisco, ecco le novità del “decreto agosto” per le imprese del commercio e del turismo. Versamenti sospesi, ulteriore rateizzazione

09 Settembre 2020

Il “decreto agosto” prevede importanti cambiamenti in materia fiscale. Il primo e più immediato di essi (vista la scadenza del 16 settembre) riguarda la tempistica dei versamenti. Ecco comunque una sintesi delle principali novità. Attenzione: in sede di conversione il decreto potrebbe ancora subire modifiche.

 

> Ulteriore rateazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi in considerazione dell’emergenza sanitaria (ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, addizionale regionale e comunale, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, INAIL) possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

– 50% delle somme: in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo,

– restante 50%: mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

> Credito d’imposta locazioni

Il credito d’imposta per i canoni di locazione, introdotto dal “decreto rilancio” per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso anche al mese di giugno.

Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito d’imposta è previsto anche per il mese di luglio.

 

> Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione

Prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese con attività prevalente individuata dai codici Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo, che dovrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Indipendentemente dalla riduzione del fatturato, il contributo spetta comunque ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Un apposito decreto fisserà le procedure per la richiesta del contributo.

 

> Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

Previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni Istat, presentavano una forte presenza di turisti residenti in paesi esteri.

Torino è inserita nell’elenco di tali Comuni.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Il contributo è calcolato in percentuale sulla riduzione del fatturato subita.

 

> Proroga moratoria per le Pmi

Prorogato, tra gli altri, il termine del 30 settembre, previsto dall’articolo 56, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 18/2020, al 31 gennaio 2021.

Pertanto:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021;

b) per i prestiti non rateali i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31 gennaio 2021.

 

> Abolizione seconda rata Imu

Non è dovuta la seconda rata Imu relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che le fattispecie di cui ai punti a), b) e c) avevano già beneficiato dell’esclusione del pagamento dell’acconto Imu.

 

> Credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive

Reintrodotto il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, riconoscendolo nella misura del 65%, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 (2020 e 2021).

 

> Proroga secondo acconto Isa

Prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

 

> Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020

Prevista la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può avere:

effetti soltanto civilistici e contabili, ma anche di tipo fiscali, a condizione che si  versi un’imposta sostitutiva del 3%.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

 

> Proroga riscossione coattiva

È stato differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020.

Pertanto:

– sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020;

– è differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;

– sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;

– sono sospese dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le attività di verifica di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti (articolo 48 bis D.P.R. 602/1973);

Resta invece fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

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> Per saperne di più: Confesercenti / Uffici fiscali – 011/52201